Verifica del conseguimento dell’abilitazione ai fini dell’immissione in ruolo (art. 13,comma 2, e art. 18-bis, comma 4, del d.lgs. n. 59/2017) – Adempimenti

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017, “I vincitori del concorso che non abbiano ancora
conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo
5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il
percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri, a carico dei
partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l’abilitazione, i
docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo
superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni
di cui al comma 1”.
Al fine di registrare l’immissione in ruolo con decorrenza dall’01/09/2025 dei docenti assunti con contratto
a tempo determinato nell’a.s. 2024/2025 da GM PNRR, si invitano le Istituzioni scolastiche di servizio a
verificare il conseguimento dell’abilitazione nella classe di concorso di assunzione.
Ciascuna Istituzione scolastica è tenuta a verificare che i rispettivi docenti abbiano conseguito l’abilitazione
e a redigere un apposito elenco, in cui devono essere riportati i nominativi dei docenti interessati e per ogni
docente gli estremi del conseguimento dell’abilitazione. In caso di mancato conseguimento dell’abilitazione,
accanto al nominativo deve essere specificata la motivazione.
Gli elenchi devono essere trasmessi entro e non oltre il 10/7/2025 solo ed esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: usp.kr@istruzione.it