La Scuola non statale

(tratto dalla pagina del Ministero)

Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali.
L’articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. Tali scuole, definite non statali, possono essere:

Le scuole paritarie
Svolgono un servizio pubblico. Il riconoscimento della parità quindi garantisce:

  • l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti
  • le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato
  • l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
  • l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali

Ciò inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e le impegna

  • ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità
  • a contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

Le scuole non paritarie
Sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno. La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

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