D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014 – Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015. Trattamento di quiescenza

Logo_USR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV
I Settore
Via Lungomare 259 88063 CATANZARO LIDO
Tel 0961734411 – e-mail:direzione-calabria@istruzione.it – Sito WEB usrcal_20150108_91

Prot. AOODRCAL 91 del 08-01-2015

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE CALABRIA LORO SEDI
AI DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AA.TT.PP. DELLA REGIONE CALABRIA LORO SEDI
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
ALLE OO.SS. REGIONALI AREA V – LORO SEDI
AL SITO WEB CALABRIASCUOLA – S E D E

Oggetto: D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014 – Cessazioni dal servizio del personale scolastico  dal 1° settembre 2015. Trattamento di quiescenza

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto e della nota MIUR  prot. n. 18851 dell’11 dicembre 2014, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2015.

Nel rinviare all’attenta lettura dei due atti sopra citati, si riportano, in sintesi, le principali disposizioni in essi contenute.

È, innanzitutto, importante procedere all’esatta individuazione dei requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione che il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 ha modificato, facendo salvo, però, il diritto all’applicazione della normativa precedente per coloro che ne abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.

In base alla normativa sopra richiamata, si ricorda che per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità sono i seguenti:

Requisiti maturati al 31 dicembre 2011 per il conseguimento del diritto al pensionamento dal 1° settembre  2015 

  • almeno 60 anni di età e 36 di contribuzione; 
  • 61 anni di età e 35 di contribuzione.

I requisiti minimi, per raggiungere la “quota 96”, che inderogabilmente devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011, senza alcuna forma di arrotondamento, sono 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno, necessario per raggiungere “quota 96” può essere ottenuto sommando frazioni residue di età e di contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Restano anche confermati, per la medesima normativa, sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi maturato entro il 31 dicembre 2011 che il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne con almeno 20 anni di contribuzione.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore, fino al 31 dicembre 2015, la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva.

Personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte

Per l’anno 2015 le regole da applicarsi sono:

  • Pensione di vecchiaia:
    • 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, compiuti:
      • al 31/08/2015 per il collocamento a riposo d’Ufficio;
      • al 31/12/2015 per il collocamento a riposo a domanda.
  • Pensione anticipata:
    • 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne;
    • 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uomini

da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento.

Cessazione dal servizio personale dirigente, docente , educativo ed A.T.A. 

La nota ministeriale prot. n. 18851 del 11/12/2014, inoltre, fornisce indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 886 del 1° dicembre 2014:

  • la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di trattenimento in servizio, per il personale del comparto scuola ad eccezione dei dirigenti scolastici, è fissata improrogabilmente al 15 gennaio 2015.

Entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà:

  • di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata;
  • manifestare la volontà di cessare anticipatamente da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.
  • Le istanze dovranno essere trasmesse mediante la procedura web POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito internet del Ministero (istruzione.it).
  • Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
  • Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto;
  • Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto. La convalida deve essere effettuata entro il 15 febbraio e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola.
  • La competenza per l’accertamento dell’esistenza o meno del diritto a pensione del personale dimissionario è a cura:
    • Degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali per il personale assunto fino al 31/8/2000;
    • delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 1/9/2000;
  • Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. In quest’ultimo caso, la segreteria scolastica o l’ufficio scolastico provinciale dovranno, di conseguenza, procedere all’annullamento della cessazione già inserita al SIDI;
  • La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    • presentazione della domanda on line, accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
    • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato,
    • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Legge 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia  pensionistica

La legge l0 ottobre 2014, n. 147 ha esteso l’applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (c.d. “salvaguardia”).

La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al riguardo si rinvia alla circolare dell’INPS n. 8881 del 19 novembre 2014 ai sensi della quale “coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola”.

Per questi ultimi verranno pertanto fornite successive indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

Applicazione dell’art. 72 comma  del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’ articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2015 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell’ articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

– al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

– al compimento, entro il 3l agosto 2015, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per  le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72, comma 11, è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

L’Amministrazione non procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale prevista dalla norma sulle pensione anticipate per i dipendenti di età inferiore a 62 anni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2015

 Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici                del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza. 

  • recesso dei dirigenti: 

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

DIRIGENTE UFFICIO IV: Giuseppe MIRARCHI
Il responsabile del procedimento: Astorino Carla – carla.astorino@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria : Rotella Maria – maria.rotella@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Galiano Stefano – stefano.galiano.kr@istruzione.it