Requisiti per il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova

Requisiti utili al superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova

Ai sensi del D.M. 226/2022 (art. 3, c. 1 e art. 1, c. 5) e della della Nota M.I.M 65741/2023, i requisiti utili al superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova sono:

  • lo svolgimento di almeno 180 gg di servizio nell’anno scolastico in corso, di cui almeno 120 gg di attività didattiche;
  • almeno 50 ore di formazione obbligatoria.

SERVIZI UTILI AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

D.M. 226/2022, art. 3, c. 2

180 gg di servizio scolastico comprendono:

  • Tutte le attività connesse al servizio scolastico.
  • Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
  • Esami e scrutini.
  • Ogni impegno di servizio.
  • Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

D.M. 226/2022, art. 3, c. 3

120 gg di attività didattiche comprendono:

  • Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, di potenziamento).
  • Giorni impiegati presso la sede di servizio per attività preordinate al migliore svolgimento dell’azione didattica: attività valutative, attività progettuali, attività formative, attività collegiali

 

D.M. 226/2022, art. 3, c. 3 e Nota M.I.U.R. 36167 del 5.11.2015 (D.M. 850/2015)

180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche non comprendono:

  • Ferie.
  • Assenze per malattia.
  • Congedi parentali.
  • Permessi retribuiti.
  • Aspettativa a qualunque titolo fruita.

D.M. 226/2022, art. 3, c. 4

Nel caso di prestazione o orario di servizio inferiore a quello di cattedra o posto, i 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche sono proporzionalmente ridotti, fermo restando l’obbligo formativo pari a 50 ore, che non è soggetto a riduzione.

SERVIZI UTILI AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA E OBBLIGO FORMATIVO

D.M. 226/2022, art. 3, c. 2

Nel caso di prestazione o orario di servizio inferiore a quello di cattedra o posto, i 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche sono proporzionalmente ridotti, fermo restando l’obbligo formativo pari a 50 ore, che non è soggetto a riduzione.

OBBLIGO FORMATIVO

D.M. 226/2022, art. 3, c. 2

Le attività di formazione:

  • sono obbligatorie per tutti i docenti/educatori in servizio;
  • comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1, c. 124, della L. 107/2015.