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Descrizione della fase peer to peer e il ruolo del tutor nel modello formativo
Descrizione della fase peer to peer
L’attività di supervisione professionale tra docenti come paradigma formativo nell’anno di prova – anche detta attività peer to peer – è stata introdotta strutturalmente nel nostro paese con la riforma definita nel D.M. 27 ottobre 2015, n. 850. L’art. 9 del D.M. 850/2015 così definisce questa azione: «L’attività di osservazione in classe, svolta dal docente neoassunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento
delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento». Questa fase della formazione è articolata in (almeno) 12 ore di attività, prevede la progettazione, l’osservazione strutturata e reciproca dell’azione didattica nelle rispettive classi, nonché la rielaborazione condivisa di quanto osservato. I punti sui quali si concentra l’osservazione reciproca sono la conduzione delle attività, le strategie didattiche impiegate e gli strumenti utilizzati, nonché la messa in opera di quelle competenze che consentono al docente di coinvolgere e motivare gli studenti creando un ambiente di apprendimento significativo. Lo stesso D.M. 850/2015 precisa, infatti, che l’osservazione peer to peer «è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti»; inoltre «le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor».
Le 12 ore complessive dedicate alla fase di osservazione peer to peer, sono così
organizzate in base alle indicazioni contenuti nel D.M. 850/2015:
– 3 ore di progettazione condivisa tra docente e tutor;
– 4 ore di osservazione del docente in formazione e prova nella classe del tutor;
– 4 ore di osservazione del tutor nella classe del docente in formazione e prova;
– 1 ora di rielaborazione condivisa dell’esperienza
Il ruolo del tutor nel modello formativo
Nel modello formativo del D.M. 850/2015 il tutor è designato dal dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe. I suoi compiti sono: – collaborare con il docente neoassunto ai Bilanci iniziale e finale delle competenze e al Patto formativo; – svolgere le ore di peer to peer (progettazione, osservazione reciproca, analisi); – presentare un parere motivato sulle caratteristiche dell’azione professionale del docente in formazione e prova; – integrare il Comitato di valutazione in occasione del colloquio sostenuto dal docente.
Diversamente da altre figure di tutor coinvolte nella formazione iniziale dei docenti, per le funzioni che svolge, il tutor del docente neoassunto – pur nella diversità momentanea del ruolo – è per certi aspetti un “pari” del docente in formazione: è molto vicino per età, condizione di lavoro e – spesso – per disciplina insegnata. Riferendosi al quadro di competenze del documento di lavoro Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio si potrebbe dire che il tutor – dovendo tenere insieme più ruoli e più competenze nello stesso tempo – sarà colui o colei che oltre al sapere didattico (Area didattica) esprime padronanza nelle Aree organizzativa e professionale contribuendo con una diretta «partecipazione all’esperienza professionale organizzata a scuola» con un «lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del dipartimento, anche nelle dimensioni verticali», ma che è anche in grado di avere cura del proprio e altrui «sviluppo professionale continuo» (Miur, 2018, pp. 18-22).
Il docente tutor:
- è designato, all’inizio dell’a.s, dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti;
- salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un tutor segue al massimo tre docenti in percorso di formazione e periodo annuale di prova (max rapporto 1:3);
- appartiene allo stesso ordine e grado di istruzione del docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova;
- nella scuola secondaria di I e II grado, appartiene alla stessa classe di concorso ovvero è in possesso della relativa abilitazione;
- in caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine o per area disciplinare;
- possibilmente deve operare nello stesso plesso del docente accompagnato;
- anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di formazione e prova è prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
Criteri prioritari per la designazione del tutor:
- il possesso di uno o più tra i titoli previsti per la designazione dei docenti tutor per i percorsi di abilitazione previsti dalla normativa vigente;
- il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale.
Compiti del docente tutor
- Accoglie il docente/educatore in periodo di prova nella comunità professionale e favorisce la sua partecipazione alla vita collegiale della scuola;
- esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento;
- predispone momenti di reciproca osservazione in classe;
- collabora nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento;
- in sede di convocazione del Comitato di valutazione, presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.